Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 1882 del 19 gennaio 2026
Pres. Ramacci Rel. Giorgianni Ric. PM in proc. Martino
Rifiuti. Potere di riqualificazione del fatto e principio di correlazione tra accusa e sentenza
In sede di riesame di misure cautelari reali, il Tribunale ha il potere di confermare il provvedimento di sequestro attribuendo al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella dell'imputazione provvisoria, purché il fatto storico rimanga il medesimo. Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora la condotta originariamente contestata come discarica abusiva (art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006) venga riqualificata come abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, commi 1, 2 e 4, d.lgs. n. 152/2006). Tale mutamento configura infatti una mera diversa definizione giuridica, spesso in melius, di un episodio i cui tratti essenziali erano già stati portati a conoscenza dell'indagato, garantendogli così la piena facoltà di difesa senza determinare alcuno stravolgimento dell'addebito originario.
Cass. Sez. III n. 2289 del 21 gennaio 2026 (CC 18 dic 2025)
Pres. Ramacci Rel. Calabretta Ric. Greco
Beni ambientali.Prevalenza della pianificazione paesaggistica nazionale sulle leggi regionali
La tutela dell'ambiente e del paesaggio è competenza esclusiva dello Stato, che pone un limite invalicabile alla potestà legislativa regionale, anche delle Regioni a statuto speciale come la Sicilia. Le norme regionali di semplificazione amministrativa o le circolari locali non possono derogare alla necessità della prescritta autorizzazione paesaggistica per interventi in aree vincolate, né possono istituire automatismi di proroga dei titoli paesaggistici basati sulla durata delle concessioni demaniali marittime.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 353 del 16 gennaio 2026
Acque.Ordinanze contingibili ed urgenti
La disciplina di cui all’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 individua, oltre all’autorità competente, i presupposti della “contingibilità” e “urgenza”, e l’interesse pubblico da salvaguardare. La “contingibilità”, intesa nell’accezione di “necessità” implica l’insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo oppure che quelli sussistenti non siano adeguati ad affrontare, tempestivamente, la situazione di pericolo o di danno insorta. Quanto alla “urgenza”, consiste nella materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo. Conseguentemente, lo sversamento di acque reflue all’interno di acque chiare già in atto rende evidente la sussistenza di ambedue i presupposti di esercizio del potere.
Cass. Sez. III n. 2440 del 22 gennaio 2026 (UP 10 dic 2025)
Pres. Ramacci Rel. Bove Ric.Ture
Rifiuti.Correlazione tra accusa e sentenza e responsabilità omissiva del dirigente comunale
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) qualora, a fronte di una contestazione di condotta attiva (gestione di discarica abusiva), il giudice riqualifichi il fatto come condotta omissiva (mancata rimozione di rifiuti in violazione di una posizione di garanzia), purché i tratti essenziali del fatto rimangano immutati e sia garantito il diritto di difesa. Tuttavia, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale del dirigente comunale per il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, il giudice di merito deve valutare concretamente la sussistenza dell'elemento materiale e psicologico, considerando la tempistica dell'assunzione dell'incarico, la natura emergenziale della nomina e le attività effettivamente poste in essere dal prevenuto (quali l'acquisizione di preventivi e l'adozione di determine di spesa) per lo smaltimento dei rifiuti prima dell'intervento della polizia giudiziaria.
Cass. Sez. III n. 1777 del 16 gennaio 2026 (UP 9 dic 2025)
Pres. Di Nicola Rel. Verderosa Ric. Speranza
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e limiti della motivazione "per relationem"
In tema di lottizzazione abusiva, l'estinzione del reato per prescrizione non esime il giudice d'appello dal dovere di accertare compiutamente la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, qualora debba decidere sulla confisca ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen. Risulta illegittima la motivazione per relationem che si limiti a riprodurre la sentenza di primo grado senza fornire una risposta ragionata e specifica alle critiche puntuali formulate dall'appellante, specie riguardo alla datazione delle opere e alla buona fede dei terzi acquirenti. La confisca è preclusa nei confronti del terzo che abbia agito in buona fede, intesa come assenza di partecipazione all'operazione illecita e diligente acquisizione di informazioni sui titoli abilitativi. Il frazionamento derivante da divisione ereditaria non esclude aprioristicamente la lottizzazione "cartolare", ma impone la ricerca di un "quid pluris" che dimostri l'effettiva volontà di trasformare il territorio in spregio alla vocazione agricola dell'area.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 118 del 7 gennaio 2026
Rifiuti.Direttiva comunitaria e divieto di abbandono
L’art. 36, comma 1, della direttiva “Rifiuti” 2008/98/CE (pure richiamata da parte appellante) stabilisce che “Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico o la gestione incontrollata dei rifiuti, ivi compreso la dispersione di rifiuti”. La direttiva, invero, non specifica se il divieto di abbandono debba valere esclusivamente per i rifiuti abbandonati “sul suolo” o “nel suolo”. Consegue a tanto che, l’articolo 192 del d.lgs n. 152 del 2006 non può essere interpretato in senso restrittivo, limitandone la portata oggettuale applicativa ai soli casi di abbandono di rifiuti sul suolo inteso come terreno vegetale; una tale interpretazione non solo non si ricava dai principi e dalle norme euro-unitarie ma sarebbe distonica rispetto alla stessa ratio della direttiva la cui finalità è quella di tutelare l’ambiente da qualsiasi forma di inquinamento.
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