Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 13560 del 8 aprile 2025 (UP 28 gen 2025)
Pres. Di Nicola Est. Andronio Ric. Bruno
Rifiuti.Materiali provenienti da demolizione
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 256, commi 1-3, del d.lgs., 3 aprile 2006, n. 152, i materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati dal giudice come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, salvo che l’interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al “deposito temporaneo” o al “sottoprodotto”. Più in generale, in tema di gestione dei rifiuti, l’onere della prova relativa alle condizioni di liceità dell’attività incombe su chi ne invoca la sussistenza, venendo in rilevo l’applicazione di norme che derogano al normale regime autorizzatorio previsto in materia
Cass. Sez. III n. 12661 del 2 aprile 2025 (UP 13 feb 2024)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Farebella
Urbanistica.Attività edilizia libera
La particolare disciplina dell’attività edilizia libera non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle categorie menzionate da tale disposizione, siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici. L’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, consente la realizzazione delle opere ivi indicate, in regime di attività edilizia libera, solo «nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio» di cui al d.lgs. n. 42 del 2004. Dunque, il regime dell’attività edilizia libera, ovvero non soggetto ad alcun titolo abilitativo, non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle tipologie di tale disposizione, siano in contrasto con le previsioni indicate nell’incipit della stessa.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 1710 del 27 febbraio 2025
Urbanistica.Il certificato di destinazione urbanistica non è impugnabile
Deve essere esclusa l’autonoma impugnabilità del certificato di destinazione urbanistica, dato che questo si configura come una certificazione redatta da un pubblico ufficiale, avente natura ed effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche, le quali discendono invece da altri provvedimenti, che hanno a loro volta determinato la situazione giuridica acclarata dal certificato stesso. Pertanto, il certificato, in quanto privo di efficacia provvedimentale, non ha alcuna concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione, mentre gli eventuali errori contenuti in esso potranno essere corretti dalla stessa amministrazione, su istanza del privato, oppure quest’ultimo potrà impugnare davanti al giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati in base all’erroneo certificato di destinazione urbanistica.
Cass. Sez. III n. 12517 del 1 aprile 2025 (CC 18 dic 2024)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Fontana
Urbanistica.Piscina quale nuova costruzione
L'opera del tipo piscina, infatti, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, poiché comporta una durevole trasformazione del territorio e, sul piano funzionale, non è preordinata ad un'esclusiva, oggettiva, esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed obiettivamente e indissolubilmente posta al servizio dello stesso; di peculiare rilievo è l'osservazione per cui essa, invero, non serve - necessariamente - a migliorare (contribuendo a rafforzare o confermare) le caratteristiche dell'immobile principale ma, piuttosto, assicura utilità ultronee che nulla hanno a che fare con le caratteristiche funzionali dell'immobile di riferimento: piuttosto, essa risulta funzionale alle persone (favorendone anche il relax o l'attività sportiva e dunque il personale benessere), piuttosto che al miglior uso dell'immobile. La strumentalità dell'opera del tipo piscina posta al servizio esclusivo di una residenza privata, rispetto ad usi e funzioni suscettibili di propria separata valutazione rispetto all'immobile principale, peraltro, pure si evince dal suo evidente autonomo valore di mercato.
Cass. Sez. III n.12672 del 2 aprile 2025 (CC 6 feb 2025)
Pres. Ramacci Est. Amoroso Ric. PM in proc. Ucar
Rumore.Aerogeneratori
Il marcato superamento diurno e notturno dei valori limite di legge stabiliti per le emissioni rumorose e il livello di rumore differenziale di 19,3 db per l’orario diurno e 3 db per l’orario notturno, e la propensione espansiva del rumore generato nei confronti della comunità residente nell’area interessata dalle immissioni illecite di un aerogeneratore deve essere qualificata ai sensi dell’art. 659, comma 1 cod. pen.
Brevi considerazioni sulla giurisdizione in materia di tutela climatica
di Leonardo PASANISI
Pubblicazione dell'Ufficio Studi Giustizia Amministrativa
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